Monete Locali


E DIRITTO

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SET NORMATIVI


  • costituzione art. 117
  • servizi bancari
  • moneta elettronica
  • servizi di pagamento
  • servizi ed attività d'investimento

COSTITUZIONE


Art.. 117, comma 2:

"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis)

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;"

ATTIVITÀ BANCARIA


Art. 10 (Attività bancaria) del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.)


"1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa  ha  carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."


MONETA ELETTRONICA


L'art. 2, comma 2, lett. h-ter), del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:

h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; "

(omissis)

NON È MONETA ELETTRONICA


L'art. 2, comma 2, lettera m), del D. Lgs. 11/2010 stabilisce:

2. Il presente decreto non si applica nel caso di:

(omissis)

m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.

SERVIZI DI PAGAMENTO


L'art. 1, comma 2, lett. h-sexies), del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:

h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4)”.


L'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

(omissis)

4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”.

NON È SERVIZIO DI PAGAMENTO


L'art. 2, comma 2, lettera m), del D. Lgs. 11/2010 stabilisce:

2. Il presente decreto non si applica nel caso di:

(omissis)

m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.

LA BANCA D'ITALIA


Provvedimento

"Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo

n. 11 del 27 gennaio 2010

relativo ai servizi di pagamento

(Diritti ed obblighi delle parti)"

del Luglio 2011

PRODOTTI FINANZIARI


Art. 1, comma 1, lett. u (prodotti finanziari) e

art. 2, comma 2 (strumenti finanziari) del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.)


definizione di dettaglio


al cuore

TECNOLOGIA


DI INTERMEDIAZIONE

DELLA FIDUCIA

Spiegazione


GRAZIE

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