E DIRITTO
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Art.. 117, comma 2:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(omissis)
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;"
Art. 10 (Attività bancaria) del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.)
"1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."
L'art. 2, comma 2, lett. h-ter), del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:
“h-ter) 'moneta elettronica':
il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la
memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da
persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.
Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato
sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; "
(omissis)
L'art. 2, comma 2, lettera m), del D. Lgs. 11/2010 stabilisce:
“2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
(omissis)
m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”.
L'art. 1, comma 2, lett. h-sexies), del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:
“h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4)”.
L'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) definisce:
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
(omissis)
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”.
L'art. 2, comma 2, lettera m), del D. Lgs. 11/2010 stabilisce:
“2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
(omissis)
m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”.
Provvedimento
"Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo
n. 11 del 27 gennaio 2010
relativo ai servizi di pagamento
(Diritti ed obblighi delle parti)"
del Luglio 2011
Art. 1, comma 1, lett. u (prodotti finanziari) e
art. 2, comma 2 (strumenti finanziari) del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.)
definizione di dettaglio
DI INTERMEDIAZIONE
DELLA FIDUCIA
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