Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
pieno sviluppo della persona
effettiva partecipazione
Art. 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 1
L’Italia e’ una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. [...]
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
effettiva partecipazione a cosa?
Art. 2
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
Quali sono le formazioni sociali ?
 
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
- Partiti politici, sindacati.
 
Quali sono le formazioni sociali ?
 
- Famiglia, minoranze linguistiche, confessioni religiose.
 
- Associazioni (culturali, sociali, professionali, sportive, etc.)
 
- Enti locali.
 
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
- Partiti politici, sindacati.
 
Quali sono le formazioni sociali ?
 
ARTT. 48-49-51
- Famiglia, minoranze linguistiche, confessioni religiose.
 
- Associazioni (culturali, sociali, professionali, sportive, etc.)
 
- Enti locali.
 
ARTT. 39
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
Quali sono le formazioni sociali ?
 
- Enti locali.
 
ART.5
- Famiglia, minoranze linguistiche, confessioni religiose.
 
- Associazioni (culturali, sociali, professionali, sportive, etc.)
 
- Partiti politici, sindacati.
 
partecipazione a cosa?
Art. 2
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
Quali sono le formazioni sociali ?
 
- Famiglia, minoranze linguistiche, confessioni religiose.
 
ARTT. 29-30-31-36-37
ART. 6
ART. 8
- Associazioni (culturali, sociali, professionali, sportive, etc.)
 
- Enti locali.
 
- Partiti politici, sindacati.
 
$$ $$
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
partecipazione a cosa?
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
Quali sono le formazioni sociali ?
 
- Associazioni (culturali, sociali, professionali, sportive, etc.)
 
Art. 18
- Partiti politici, sindacati.
 
- Famiglia, minoranze linguistiche, confessioni religiose.
 
- Enti locali.
 
$$ $$
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
partecipazione politica
partiti politici
Artt. 48-49-51
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 48
partiti politici
Artt. 48-49-51
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta’.
Il voto e’ personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e’ dovere civico.
Il diritto di voto non puo’ essere limitato se non per incapacita’ civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita’ morale indicati dalla legge.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
partiti politici
Artt. 48-49-51
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
partiti politici
Artt. 48-49-51
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
partiti politici
Artt. 48-49-51
formulazione originale
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
sindacati
Art. 39
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
organizzazione sindacale
Art. 39
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
autonomie locali
Art. 5
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu’ ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
autonomie locali
Art. 5
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu’ ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
autonomie locali
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu’ ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
associarsi liberamente
Art. 18
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
associarsi liberamente
Art. 18
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
associarsi liberamente
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
associarsi liberamente
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Si può fare un elenco, e dire che i principali fini delle associazioni sono politici, sindacali, religiosi, culturali e sociali...
...ma il diritto di associazione non è limitato da un elenco.
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diritto alla partecipazione
famiglia
Artt. 29-30-31-36-37
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
famiglia
Art. 29
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
famiglia
Art. 30
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
famiglia
Art. 31
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
famiglia
Art. 36
Costituzione della repubblica italiana
diritto alla partecipazione
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
famiglia
Art. 37
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By professosaurus
Costituzione - Diritto alla partecipazione
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