Il quadro della responsabilità    professionale 

Il quadro della responsabilità professionale prima della Legge Gelli

Fino all’entrata in vigore della nuova Legge Gelli, chi lavorava alle dipendenze di un'azienda pubblica o privata non doveva rispondere direttamente al cliente/utente/paziente che invece aveva un "contratto" di prestazione con l'azienda, pubblica o privata, che se ne assumeva oneri ed onori (a norma di Codice Civile e Leggi specifiche).

I lavoratori dipendenti non erano obbligati ad avere una propria polizza assicurativa.

I CCNL della sanità pubblica, della sanità privata e del SSAEP, con specificità diverse, hanno posto in carico all’azienda l’obbligo di fornire adeguata copertura assicurativa e idoneo patrocinio legale ai propri dipendenti.

Se le aziende/enti soccombevano nelle cause derivante da eventuali contenziosi, rispondevano direttamente al cliente/utente/paziente (tramite le polizze di assicurazione aziendali o in auto assicurazione) e, in caso di dolo o colpa grave,  potevano successivamente intentare procedimenti di rivalsa, presso la Corte dei Conti (enti pubblici) o la magistratura ordinaria (enti privati), a carico dei propri dipendenti che avevano effettuato le prestazioni professionali.

La insufficiente formalizzazione di procedure e linee guida, il malgoverno dei processi e le organizzazioni inadeguate, la sottovalutazione degli aspetti legati al rischio clinico e le sciagurate campagne mediatiche sulla malasanità hanno fatto, negli anni, esplodere il fenomeno delle richieste risarcitorie, implementando anche il fenomeno della “medicina difensiva” con costi e disservizi per tutto il SSN.

La nuova Legge “Gelli”

  • introduce il concetto di sicurezza delle cure e lo collega al Diritto alla Salute ed alla gestione del rischio sanitario (art. 1) ; tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, compresi i liberi professionisti convenzionati con il SSN, deve concorrere alla attività di prevenzione del rischio sanitario
  • introduce la possibilità che il Difensore Civico diventi anche il Garante del Diritto alla Salute; l’attuazione di questa eventualità è delegata a Regioni e Province Autonome, che provvederanno a disciplinarne le modalità
  • istituisce, in ogni Regione e Provincia Autonoma, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccoglie i dati sugli eventi avversi e li trasmette all’Osservatorio Nazionale
  • introduce l’obbligo di predisposizione e pubblicazione sul sito internet aziendale della relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi
  • introduce e regolamenta l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, presso l’AGENAS che raccoglierà i dati sugli eventi avversi, predisporrà le linee di indirizzo, individuerà misure per la prevenzione e gestione del rischio, individuerà le necessità di formazione e aggiornamento

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Sicurezza delle cure, prevenzione e gestione del rischio

La nuova Legge “Gelli”

  • introduce l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.
  • Introduce, soprattutto, per i pazienti (ed i parenti o altri aventi diritto) un reale ed esigibile diritto di accesso alla documentazione sanitaria; questa era una delle richieste di modifica che avevamo presentato in sede di audizione al Senato
  • i famigliari e gli altri aventi diritto, avranno anche la possibilità di richiedere l’autopsia del paziente deceduto, con la presenza di un medico di fiducia
  • le strutture pubbliche e private saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet i dati dei risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio
  • introduce l’obbligo, per i professionisti sanitari, di attenersi alle linee guida, elaborate in modo omogeneo, uniforme e riconosciuto, o alle buone pratiche clinico assistenziali; in sede di audizione al Senato, avevamo chiesto di rendere il percorso per la costruzione e la validazione omogeneo e riconosciuto, sotto la regia delle istituzioni pubbliche (nella prima formulazione era affidato esclusivamente alle società scientifiche private, senza alcuna omogeneità); la nostra richiesta è stata accolta ed il nuovo testo va nella direzione che avevamo indicato

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Trasparenza, diritto di accesso alla documentazione sanitaria e linee guida

La nuova Legge “Gelli”

  • modifica il codice penale (art. 590 sexies “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”) ed esclude la punibilità, in caso di imperizia, di quei professionisti sanitari che rispettano le linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali, se applicabili al caso concreto
  • abroga le disposizioni della Legge Balduzzi che escludevano la punibilità per colpa lieve di tutti coloro che si attenevano alle linee guida o alle buone pratiche

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

– Modifiche al codice penale, disposizioni sulla responsabilità e sul danno –

Con la nuova formulazione, si estende l’esclusione della punibilità penale a tutti gli eventi colposi (lievi o gravi) ma solo per i casi di imperizia; resteranno punibili, invece, quelli, lievi o gravi, che configurano negligenza e/o imprudenza

  • dispone che le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono rispondere per le eventuali condotte dolose o colpose di tutti i professionisti sanitari impiegati a qualunque titolo, comprese le prestazioni di libera professione intramuraria, le attività di sperimentazione, quelle di ricerca e tutte le prestazioni in regime di convenzione con il SSN
  • Introduce una nuova misura del danno, fissando il riferimento che è dato dalle tabelle contenute negli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005)

La nuova Legge “Gelli”

  • introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione, con la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, fatta salva la possibilità di intraprendere, in alternativa, il procedimento di mediazione; se questi procedimenti non hanno successo, si avvia l’azione legale
  • tratta della rivalsa e della responsabilità amministrativa, ribadendo quanto già previsto dalla Legge e dai CCNL: la rivalsa è possibile solo in caso di dolo o colpa grave
  • introduce il limite temporale di un anno dall’avvenuto pagamento per esercitare il diritto di rivalsa, se il professionista non è stato parte nel giudizio o nella procedura stragiudiziale; in questo caso, la rivalsa diventa un procedimento distinto ed autonomo (l’eventuale transazione non è opponibile al professionista nel giudizio della rivalsa)
  • fissato un limite all’azione di rivalsa ed alla condanna per responsabilità amministrativa che non può superare il triplo della retribuzione lorda annua del professionista sanitario operante a qualunque titolo (esclusi solo i liberi professionisti puri) nella struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata; questo limite vale anche in caso di surrogazione dell’assicurazione
  • introduce una penalizzazione di carriera, nei tre anni successivi alla condanna, per i professionisti sanitari
  • I limiti all’azione di rivalsa valgono solo per i professionisti sanitari, dimenticando che nelle strutture lavorano anche professionisti del ruolo tecnico (OSS, ecc.), professionale e amministrativo; per questi, i limiti all’azione di rivalsa non ci sono e potrebbero essere chiamati a risarcire ben di più rispetto ai loro colleghi

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

– Conciliazione stragiudiziale, rivalsa e responsabilità amministrativa

La nuova Legge “Gelli”

  • tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, saranno obbligate ad essere provviste di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, che copra i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante; la norma prevede anche la dicitura “o di altre analoghe misure” (tipo l’auto assicurazione scelta oggi da molte aziende pubbliche per non essere costrette a pagare i premi assicurativi), ma la formulazione del disegno di Legge, di fatto, la esclude; questo, comporterà un inevitabile nuovo aumento di spesa sanitaria
  • ribadisce l’obbligo di assicurazione per i liberi professionisti puri, già peraltro previsto da altre norme vigenti
  • introduce l’obbligo per tutti i professionisti sanitari operanti a qualunque titolo nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche e private, di stipulare un’adeguata polizza assicurativa, con oneri a proprio carico; è la parte che più abbiamo contestato, una tassa sul lavoro vera e propria!
  • gli estremi delle assicurazioni delle strutture e dei professionisti, dovranno essere pubblicati sul sito internet aziendale
  • i requisiti minimi delle nuove polizze saranno fissate con Decreti interministeriali entro 120 giorni dallentrata in vigore della Legge; nei decreti saranno previste anche le risorse da destinare, da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, al fondo rischi

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Obblighi di assicurazione di strutture e lavoratori –

La nuova Legge “Gelli”

  • tutte le nuove polizze dovranno avere una retroattività di 10 anni ed una ultrattività (garanzia postuma in caso di cessazione, per qualsiasi motivi dell’attività professionale) di 10 anni, incluso il periodo di retroattività; l’ultrattività sarà estesa agli eredi e non è assoggettabile a clausole di disdetta; quasi mai, le attuali polizze assicurative prevedono tali tempi di copertura; le disposizioni di questo articolo potrebbero influire pesantemente sui premi annui delle nuove polizze
  • prevede l’azione diretta del soggetto danneggiato sulla compagnia di assicurazione della struttura o del libero professionista (non sul dipendente, che rimane assoggettato alla sola rivalsa in caso di dolo o colpa grave)
  • introduce l’obbligo per l’azienda e l’assicurazione di comunicare, entro 10 giorni, al professionista l’avvio del procedimento giudiziario nel quale è coinvolto o l’avvio di trattative stragiudiziali; se non viene fatto, il professionista è escluso da azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Estensione garanzia assicurativa, azione diretta utente e obbligo comunicazione -

La nuova Legge “Gelli”

  • istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e ne affida la gestione a CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici); CONSAP ogni anno elaborerà e trasmetterà al Ministero della Salute e al MEF un rendiconto della gestione del fondo che sarà utile a rideterminare il contributo annuale dovuto dalle compagnie assicurative al fondo stesso
  • il Fondo concorrerà al risarcimento del danno (oltre a quanto già risarcito dalle assicurazioni) e si farà carico degli oneri per l’istruttoria e per la gestione delle richieste di risarcimento
  • il fondo avrà il compito di intervenire quando i danni dovessero eccedere i massimali, quando l’assicurazione dovesse essere insolvente (fallita o in fallimento), quando la struttura o il professionista non dovessero essere effettivamente coperti dall’assicurazione (perché fallita o cancellata dall’albo)
  • i massimali minimi delle polizze, fissati dal decreto interministeriale emesso entro 120 gg. dall’entrata in vigore della Legge, saranno collegati (e, se serve, periodicamente rideterminati) in relazione all’andamento del fondo

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria –

La nuova Legge “Gelli”

  • dispone che l’autorità giudiziaria dovrà affidare la consulenza tecnica a esperti qualificati e ne definisce i requisiti curricolari, di esperienza ed il compenso
  • modifica le norme vigenti in tema di rischio clinico e dispone che:
  1. i verbali e gli atti di gestione del rischio clinico aziendale non potranno più essere acquisiti o utilizzati in sede processuale
  2. nelle attività aziendali di gestione del rischio clinico, oltre ai medici specialisti in igiene, saranno aggiunti i medici legali e il personale dipendente con esperienza almeno triennale
  • dispone che le norme della Legge si applicano in tutte le Regioni e Province Autonome e che dovrà esserci invarianza di oneri a carico della finanza pubblica

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – Consulenza tecnica, modifica norme rischio clinico, applicazione della Legge –

La nuova Legge “Gelli”

Complessivamente, le nuove norme delineano un sistema organico fatto di:

  • prevenzione e gestione del rischio sanitario, collegata a formazione specifica in tal senso
  • raccolta dei dati sugli eventi avversi e trasparenza degli stessi
  • nuove linee guida e buone pratiche clinico assistenziali
  • diritto all’accesso dei cittadini ai dati sanitari
  • modifica delle disposizioni inerenti la responsabilità penale dei professionistinuove  regole dei processi civili e dei procedimenti stragiudiziali (che sono resi obbligatori)
  • nuovi meccanismi e fondi specifici a garanzia dei risarcimenti a favore dei soggetti danneggiati

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

 – SINTESI E COMMENTO –

Nonostante il complessivo buon impianto di una norma che affronta molteplici aspetti, abbiamo lavorato, in questi anni e in tutte le sedi, per contrastare queste scelte penalizzanti e divisive nei confronti dei lavoratori pubblici e privati, che, in questi anni, hanno già dovuto sopportare gravi ingiustizie come il pluriennale blocco del contratto ed il progressivo svuotamento dei servizi dovuto al blocco generalizzato del turn over.

La strada intrapresa è molto sbilanciata sull’aspetto assicurativo ed introduce, ancora una volta, penalizzazioni a carico dei lavoratori, quali la polizza per la responsabilità civile professionale obbligatoria per tutti, dipendenti compresi.

Queste norme riguardano solo una parte, dei lavoratori coinvolti, dimenticandosi, di tutti quegli operatori che partecipano alle attività sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, pur non essendo esercenti le professioni sanitarie; questi continueranno ad essere assoggettati alle norme previdenti. Continueremo la nostra azione, per provare a rimediare a queste scelte sbagliate.

In conclusione, è anche opportuno sottolineare che le caratteristiche delle nuove assicurazioni obbligatorie, molto diverse da tutte quelle attualmente sul mercato, saranno note solo dopo l'uscita del Decreto attuativo, per il quale il Governo ha quattro mesi di tempo dall'entrata in vigore della nuova Legge.

Il quadro della responsabilità professionale

By Fp Cgil Nazionale

Il quadro della responsabilità professionale

Una veloce panoramica sulle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie da prima della della Legge Gelli ad oggi

  • 11,643